Medico odontoiatra, odontoiatra, dentista, ortodontista, chirurgo orale, chirurgo maxillo-facciale, pedodontista, odontotecnico, protesista, igienista dentale, odontoiatria estetica, assistente alla poltrona e chi più ne ha più ne metta. Chi sono queste figure? Chi è abilitato a fare che cosa? Quand’è che si parla di “abusivismo dentale”?
Ne abbiamo parlato con la prof.ssa V. Pinchi, Professoressa Ordinaria di Medicina Legale e Direttrice dell’omonima Scuola di Specializzazione all’Università di Firenze, autorevole ricercatrice fra i massimi esperti in ambito di medicina e odontoiatria legale e forense nel panorama internazionale.
Ad oggi, in Italia per esercitare la professione di dentista (o odontoiatra) è necessario conseguire un’apposita laurea in odontoiatria e protesi dentaria che fino al 2020 fa richiedeva anche il superamento di un esame di Stato, mentre adesso la laurea magistrale in odontoiatria è già abilitante alla professione.
La norma vigente prevede che il tirocinio pratico-valutativo sia svolto all’interno dei corsi di laurea e che di conseguenza l’esame conclusivo del corso di studi divenga anche la sede nella quale espletare l’esame di Stato di abilitazione all’esercizio della professione. Superato il percorso formativo, l’odontoiatra deve iscriversi al relativo albo professionale afferente all’Ordine unico dei medici chirurghi e degli odontoiatri.
La pluralità di figure con nomi simili (ad es. chirurgo orale, medico chirurgo e chirurgo maxillo-facciale, o ancora odontoiatra e odontotecnico) spesso confonde il paziente, che non sa più a chi sta affidando la propria salute orale; se anche tu hai dei dubbi e sei interessato a chiarirli, ti invito a leggere la seguente intervista alla Prof.ssa Pinchi.
Professoressa buongiorno e grazie di essere qui con noi. Le chiedo: il dentista può definirsi “medico odontoiatra”?
La dizione ‘medico odontoiatra’ è corretta, infatti il medico chirurgo e il medico odontoiatra sono professioni mediche reciprocamente limitate, con due Albi separati, ma non a caso afferenti allo stesso Ordine Professionale dei Medici Chirurghi e Odontoiatri.
Ci spiega come mai alcuni medici chirurghi più anziani esercitano l’odontoiatria?
Ai laureati in Medicina e Chirurgia, iscritti al relativo Corso di Laurea entro l’anno accademico 1985, venne data la possibilità di iscriversi all’Albo degli Odontoiatri. Ne risulta che ad oggi alcuni medici chirurghi, ormai laureati alcuni decenni fa, legittimamente esercitano l’odontoiatria perché al tempo optarono per l’esercizio dell’odontoiatria o poterono mantenere la doppia iscrizione ad entrambi gli Albi professionali.
Alcuni dentisti si avvalgono, per le estrazioni dei denti del giudizio, della collaborazione in studio o presso le strutture ospedaliere del medico chirurgo maxillo-facciale. Quali sono le attività odontoiatriche che può fare il maxillo-facciale?
Le professioni intellettuali in genere, e quelle sanitarie nello specifico, hanno dei profili professionali all’interno dei quali operano in autonomia e con responsabilità; è naturale che esistano delle possibili sovrapposizioni e dei trattamenti di confine tra le varie discipline.
L’attività del chirurgo maxillo-facciale e del medico odontoiatra indubitabilmente si sovrappongono e condividono l’area comune della chirurgia orale, per cui ad esempio l’estrazione dei denti del giudizio può ritenersi pienamente eseguibile da entrambi i professionisti. Il fatto che l’uno o l’altro professionista, ritenendosi non sufficientemente esperto in un certo tipo di intervento di chirurgia orale, possa rivolgersi ad altro professionista che invece lo sia, è assolutamente raccomandabile.
Quindi il medico maxillo-Facciale può anche inserire impianti dentali e realizzare le relative protesi?
La questione è stata affrontata dal Ministero della Salute ormai alcuni anni orsono ed espressa con dei pareri ufficiali risalenti a marzo e ad aprile 2009. In particolare, il secondo parere precisava che nell’attività implantoprotesica l’odontoiatra si potesse avvalere di altre professionalità anche ai fini della migliore tutela della salute del paziente. Il Ministero precisava che era possibile per il chirurgo maxillo-facciale applicare impianti a scopo odonto-protesico, ma solo all’interno di un piano di trattamento formulato da parte del medico odontoiatra, che di fatto rimane il responsabile dell’intero piano di cure.
Ad oggi ai chirurghi maxillo-facciali non è consentito iscriversi all’Albo degli odontoiatri e quindi non è pensabile essi possano disporre trattamenti odontoiatrici di tipo conservativo, endodontico o protesico. Non si può concludere diversamente sul punto dato che, come ha anche chiarito la Corte di Cassazione Civile già nel 2005 (sentenza n. 4466 del 02.03.2005), è diverso il contenuto della Scuola di Specializzazione di Chirurgia Maxillo- Facciale rispetto al Corso di Laurea in Odontoiatria e Protesi Dentaria, infatti la Direttiva Europea richiede un corso formativo universitario di almeno 5 anni (in Italia oggi 6 anni) completamente dedicato alla medicina odontoiatrica e così non è per quanto riguarda i contenuti della Scuola di Specializzazione in Chirurgia Maxillo- Facciale. D’altra parte, come rilevato dalla stessa sentenza, se vi fosse interfungibilità tra lo specialista in chirurgia maxillo-facciale e l’odontoiatra, potendo eseguire il primo tutti i trattamenti che fa il secondo, allora sarebbe vero anche il contrario ovvero che l’odontoiatra potrebbe occuparsi di tutta la chirurgia maxillo-facciale.
Chi è il Chirurgo Orale e cosa può fare più del dentista?
La specializzazione non è abilitante (né per un medico-odontoiatra né per un medico-chirurgo), nel senso che il medico odontoiatra può esercitare tutta la medicina odontoiatrica ancorché privo di ulteriore specializzazione. La chirurgia orale non fa nessuna differenza rispetto alla regola generale anzidetta, per cui ogni medico odontoiatra può esercitare come chirurgo orale e disporre interventi di chirurgia orale in modo assolutamente legittimo, sebbene e naturalmente non possa fregiarsi del titolo di specialista in chirurgia orale.
L’essere specializzato o meno in sé non prova né giustifica nulla del comportamento del professionista.
Molti dentisti per la loro formazione seguono Master, Dottorati, Perfezionamenti o corsi privati. Che valenza hanno questi titoli?
È evidente che al professionista si richiede una preparazione professionale ed aggiornamento continuo tali da poter disporre i migliori percorsi diagnostico-terapeutici che il caso ed il paziente specifico richiedono. Si può ritenere che il professionista più qualificato e più aggiornato sia meno soggetto a sbagliare e, quindi, in questo senso la formazione (universitaria o privata, ndr) e l’aggiornamento continuo (previsto anche dalla Legge nella forma dell’Educazione Continua in Medicina, ndr), sono protettivi e riducono il rischio.
Esistono corsi che formano l’odontoiatra nella medicina estetica: cosa può fare un dentista?
Quel che certo è che i trattamenti in questione debbano di necessità limitarsi a quell’area descritta dalla legge n. 409 del 1985 come area di competenza per il medico odontoiatra, infatti interventi chiaramente al di fuori di questa regione, indipendentemente dalla loro finalità, potrebbero facilmente essere contestati come pratiche non consentite e quindi da perseguire come esercizio abusivo della professione di medico chirurgo. È determinante ricordare che alcuni materiali utilizzati per la chirurgia o odontoiatria estetica sono regolamentati da Direttive Europee (le quali riguardano i farmaci, i dispositivi medici e i cosmetici). Inoltre, non bisogna mai dimenticare gli obblighi normativi collegati con tale pratica, quali ad esempio il valido consenso del paziente preceduto da corretta e completa informazione.
Riassumendo, quando si parla di odontoiatra, medico odontoiatra e di dentista si parla della stessa persona. Il chirurgo orale è un dentista che si occupa di trattamenti chirurgici, l’ortodontista di quelli ortodontici, il pedodontista di quelli di odontoiatria pediatrica e così via. Solo chi ha conseguito la specializzazione può fregiarti del titolo di specialista, ma ancorché non specialista l’abilitato alla professione odontoiatrica può comunque legittimamente esercitare tutte le discipline odontoiatriche.
Quando si parla di “protesista”, di “implantologo”, di “endodontista” ci si riferisce a un odontoiatra che si occupa rispettivamente di protesi, di impianti e di devitalizzazioni (le cure canalari); queste figure possono essere specializzate, possono aver seguito corsi formativi specifici o possono essere normali medici odontoiatri che si dedicano ad una branca particolare della medicina orale.
Il maxillo-facciale è invece un medico laureato in medicina e chirurgia, quindi non è un dentista, ma opera chirurgicamente nel distretto cranio-facciale come descritto sopra dalla professoressa Pinchi e che quindi per alcune mansioni può sovrapporsi legittimamente all’odontoiatra.
Ci restano ancora alcuni dubbi e alcune figure da analizzare, vediamo di chiarirli insieme alla nostra illustre ospite.
Professoressa, chi è l’igienista dentale e cosa può fare?
Per quanto riguarda l’igienista dentale si tratta di un professionista sanitario non medico il cui profilo – come previsto dal combinato disposto delle leggi 42 del 1999 e 251 del 2000 – è ricavabile considerando il profilo professionale di cui al Decreto 137/1999, il contenuto del codice deontologico e da quanto viene insegnato all’igienista nei tirocini pratici nel rispettivo corso di laurea. È una figura dedicata eminentemente alla prevenzione che si occupa anche di detartrasi, di levigature e rilevazione di indici di placca, quali attività generalmente oggetto di formazione durante il corso di laurea.
L’odontotecnico è un dentista?
L’odontotecnico esercita un’arte ausiliaria di una professione sanitaria, non è una professione sanitaria né medica. Già dal Regio Decreto 1228 del 1934 (con cui veniva istituita all’attività dell’odontotecnico) e poi successivamente in tutte le sentenze della Corte di Cassazione, emergeva in modo inequivocabile che l’odontotecnico è autorizzato unicamente a lavorare sui modelli di gesso realizzati dalle impronte fornite dall’odontoiatra. Reiteratamente è stato chiarito che l’odontotecnico non può svolgere alcuna attività nella bocca del paziente.
Cosa può fare l’Assistente Studio Odontoiatrico (ASO)?
Nel 2018 il DPCM del 9 febbraio ha ripreso e regolamentato il profilo professionale dell’assistente di studio odontoiatrico e quindi la sua formazione e aggiornamento. Il DPCM chiarisce che l’assistente di studio odontoiatrico svolge attività finalizzata all’assistenza dell’odontoiatra e dei professionisti sanitari durante la prestazione clinica, alla predisposizione dell’ambiente e dello strumentario, all’accoglimento dei pazienti e alla gestione della segreteria e dei rapporti con i fornitori.
Abbiamo dunque definito anche i ruoli dell’igienista dentale, dell’odontotecnico e dell’assistente dello studio odontoiatrico; ci resta quindi da chiarire in cosa incorre chi eroga una prestazione senza avere il titolo per farla? Facciamo luce anche su questi punti.
Professoressa, che cos’è l’esercizio abusivo di professione e quali sono le pene previste?
L’esercizio abusivo è un delitto previsto all’articolo 348 del Codice Penale, le cui pene sono state notevolmente aumentate per effetto della legge 3 del 2018 (la cosiddetta legge Lorenzin). Le pene sono: per l’abusivo la reclusione da 6 mesi a 3 anni e la multa da 10.000 a 50.000 €, oltre alla confisca delle cose utilizzate per l’esercizio abusivo; inoltre, se l’abusivo è iscritto ad un Albo professionale c’è la trasmissione della sentenza e l’interdizione dalla professione da 1 a 3 anni. Per chi invece favorisce l’esercizio abusivo di altri (il cosiddetto ‘prestanome’) la pena detentiva è da 1 a 5 anni, con una multa da 15.000 a 75.000 €. Si deve ricordare che l’esercizio abusivo è un delitto perseguibile d’ufficio.
Che cosa può fare un paziente in caso di presunto esercizio abusivo?
Il cittadino talvolta non sa se chi l’ha trattato è un odontoiatra oppure è un abusivo, per cui il consiglio è sempre quello anzitutto di far riferimento all’anagrafica della FNOMCeO per dirimere ogni possibile dubbio.
Cos’altro può dirci sull’esercizio abusivo della professione odontoiatrica?
Vale la pena ricordare che l’esercizio abusivo esiste anche, sebbene in misura estremamente più contenuta, da parte di medici (di altre discipline ndr) che illegittimamente esercitino la professione odontoiatrica, e viceversa. In questi casi, occorre ricordare che oltre alla procedura penale per coloro ai quali un odontoiatra abbia illegalmente avallato l’esercizio abusivo di soggetto non abilitato (prestanomismo nrd) dovrà risarcire in proprio i danni eventualmente cagionati al paziente dall’attività dell’abusivo.
Professoressa, la ringraziamo quanto ha condiviso con noi e per il suo tempo.
Grazie a lei e ad ANDI Treviso per l’intervista, un saluto ai lettori.